Statuto
Atto Notaio Cavalaglio del 18 gennaio ’17, Repertorio n. 9743, Raccolta n. 6734,
Registrato a Roma1 il 24Gennaio ’17, e successive modifiche del 24 settembre 2017.
Caravaggio, Giove, Nettuno e Plutone, Villa Lodovisi.
Roma – Su commissione del Cardinale Francesco Maria Del Monte.
(Fonte)
Art. 1 - Costituzione, Natura Giuridica. + -
In onore del Cardinale Francesco Maria Del Monte (1549–1626) fedele Servitore della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, fine giurista, abile politico, generoso mecenate, appassionato cultore delle arti, delle scienze e della musica, si costituisce la
“FONDAZIONE CARDINALE FRANCESCO MARIA DEL MONTE”
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e le sue finalità si esplicano sia in Italia sia all’Estero.
Art. 2 - Sede Legale, Delegazioni e Uffici. + -
La sede legale della Fondazione è a Roma, in Via Francesco dall’Ongaro, 102 – cap. 00152
L’eventuale cambio di indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso comune non costituisce variazione del presente statuto.
Delegazioni ed uffici potranno inoltre essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 3 - Scopo e finalità. + -
La Fondazione promuove la figura del Cardinale Francesco Maria Del Monte mediante studi e ricerche rivolte a conoscere e approfondire la sua vita e le sue opere con particolare riferimento alla rete di rapporti realizzati con Istituzioni e Personalità del mondo politico, culturale, scientifico e delle belle arti del suo tempo. Inoltre la Fondazione s’impegna a promuovere, organizzare e compiere studi e ricerche concernenti l’attività politico-culturale, scientifica e artistica originatasi nell’ambito del cenacolo fondato da Francesco Maria Del Monte focalizzando l’attenzione sulle possibili contaminazioni culturali avvenute tra le varie discipline.
L’espletamento di tutte queste attività verrà svolto dunque in collaborazione con prestigiose università e istituti di ricerca sia italiane sia estere.
Nel campo relativo alla valorizzazione, conservazione e manutenzione dei patrimoni culturali, immobiliari e ambientali esistenti in ambito ecclesiale, la Fondazione intende rendersi utile mediante l’espletamento di attività di promozione e approfondimento delle problematiche relative di carattere sia tecnico sia economico sia finanziario.
In tale contesto la Fondazione si propone altresì come soggetto di garanzia e affidabilità mediante il compimento di attività di monitoraggio adottando al riguardo i modelli organizzativi più appropriati e le tecnologie più innovative.
Inoltre sarà cura della Fondazione organizzare e gestire, in collaborazione con università ed istituti specializzati, “La Scuola per Amministratori di Patrimoni o Assets Manager”.
La Fondazione, infine, intende svolgere una funzione di osservatorio, economico, finanziario e distributivo nel delicato settore dell’”arte sacra e dell’arredo sacro”. La ricerca e la valorizzazione di un Alto Artigianato di speciale raffinatezza artistica è interesse della Fondazione che si adopererà nel promuovere, realizzare e diffondere sul territorio, non solo nazionale, opere di particolare pregio.
Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse. + -
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e/o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare, in Italia e all’Estero, ad associazioni, fondazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, in Italia e all’Estero e sempre in via accessoria e strumentale diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi anche mediante l’attuazione di opportune ed appropriate politiche di “fund raising”;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione mediante collaborazioni, anche permanenti, con cattedre di insegnamento di prestigiose facoltà universitarie;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione, di commercializzazione e di diffusione di conoscenza, anche con riferimento al settore dell’editoria e alle piattaforme adite alla pubblicazione in modalità “open access” nonché altri strumenti atti alla diffusione della conoscenza che utilizzano tecnologie avanzate ed innovative;
- partecipare a bandi di gara regionali, nazionali ed internazionali, compresi quelli dell’Unione Europea, per il finanziamento di attività coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 5 - Vigilanza + -
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.
Art. 6 - Fondo patrimoniale + -
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri della Fondazione di cui al successivo Art. 9;
– Dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– Dalle elargizioni fatte da enti o da privati anche esteri con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– Dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
– Dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e/o Privati.
Art. 7 - Fondo di gestione + -
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 6;
– Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo patrimoniale;
– Da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
– Dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Membri della Fondazione di cui al successivo Art. 9;
– Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
La Fondazione ricerca e persegue altresì l’ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.
I contributi ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai soci fondatori o sostenitori, non costituiscono incremento del patrimonio. Essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai fondatori e sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione.
Art. 8 - Esercizio finanziario + -
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il conto economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 9 - Membri della Fondazione + -
I membri della Fondazione si dividono in:
- Soci Costituenti;
- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Scientifici;
- Soci d’Onore.
Art. 10 - Soci Costituenti + -
Sono Soci Costituenti le persone fisiche e /o giuridiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.
Art. 11 - Soci Fondatori + -
Possono divenire Soci Fondatori le persone fisiche e le Istituzioni, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo patrimoniale e al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.
I membri Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I membri Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.
Art. 12 - Soci Sostenitori + -
Possono essere Soci Sostenitori le persone giuridiche e le istituzioni pubbliche o private che condividono le finalità, gli scopi e le attività della Fondazione e che promuovono e contribuiscono in forme diverse alla crescita della Fondazione medesima.
I Soci Sostenitori potranno destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
I Soci Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Soci Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.
Art. 13 - Soci Scientifici + -
Sono Soci Scientifici le persone fisiche e giuridiche, le istituzioni pubbliche e private, italiane o estere che abbiano raggiunto una posizione di riconosciuta competenza nei campi scientifici di interesse della Fondazione. Oltre a concorrere nell’impostazione e nell’elaborazione delle attività della Fondazione, i Soci Scientifici potranno avanzare candidature per la formazione del Comitato Scientifico nei settori di loro interesse.
Art. 14 - Soci d’Onore + -
Sono Soci Onorari della Fondazione le persone fisiche e giuridiche, le istituzioni pubbliche e private che si sono distinte nel contribuire, secondo modalità diverse, al prestigio e alla crescita culturale e scientifica della Fondazione. I Soci d’Onore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza qualificata dei due terzi su proposta del Presidente. Costituiscono il Comitato d’Onore della Fondazione.
Art. 15 - Partecipanti Esteri + -
Possono essere nominati Soci Fondatori, Soci Istituzionali, Soci Scientifici ovvero Soci Onorari anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi nazionalità e sede all’Estero.
Art. 16 - Esclusione e recesso + -
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l’esclusione dei Fondatori con la maggioranza semplice l’esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Soci Fondatori, i Soci Istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Soci Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.
Art. 17 - Organi della Fondazione + -
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Etico e di Garanzia;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione + -
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri e dura in carica tre anni.
La maggioranza dei componenti del Consiglio, compreso il Presidente, viene nominata dai Soci Costituenti, con deliberazione comune assunta a maggioranza; i restanti membri sono nominati dai Soci Fondatori con deliberazione comune assunta a maggioranza considerando anche la contribuzione al patrimonio ed alla gestione della Fondazione;
Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri due membri, scegliendoli tra i Soci Sostenitori. In tal caso il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere aumentato fino ad un massimo di dodici.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il membro del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- deliberare il bilancio di previsione annuale, il bilancio consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- eleggere, nel proprio seno e su indicazione del Presidente, il Vice Presidente della Fondazione;
- qualora ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Presidente Onorario della Fondazione.
- nominare, ove opportuno, il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico;
- determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 11, 12 e 13 possono divenire Soci Fondatori o Soci Sostenitori o Soci Onorari e procedere alla relativa nomina;
- nominare, ove opportuno, i componenti del Comitato Etico e di Garanzia;
- nominare, ove opportuno, i componenti del Comitato Scientifico;
- deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Le deliberazioni riguardanti il programma di attività, l’approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Soci Costituenti.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da cinque membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, cui delegare tutti o parte dei compiti relativi all’ordinaria amministrazione.
Art. 19 - Convocazione e quorum + -
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima
convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Soci Costituenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
Art. 20 - Presidente + -
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dai Soci Costituenti.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione difronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente inoltre, in accordo con il Segretario Generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della fondazione predisposte dal Segretario Generale.
Il Presidente può convocare una volta l’anno la Conferenza dei Membri e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 21 - Segretario Generale + -
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell’incarico.
Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:
– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se istituito, nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, se istituito.
Art. 22 - Comitato Etico e di Garanzia + -
Il Comitato Etico e di Garanzia è un organo indipendente che vigila sull’attività della Fondazione anche in termini di correttezza etica e scientifica, delle metodologie applicate e dell’adeguatezza dei rapporti che intercorrono tra la Fondazione e la Committenza Pubblica e/o Privata.
Il Comitato è composto da cinque a dieci membri proposti dal Presidente della Fondazione e nominati dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza qualificata di due terzi.
Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione.
Art. 23 - Comitato Scientifico + -
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione almeno una volta all’anno.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti + -
Il Revisori dei Conti deve essere iscritto all’Albo Ufficiale dei revisori dei Conti e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
In alternativa il Consiglio può eleggere un Collegio dei revisori dei conti composto
da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. così nominati:
Il Collegio o il Revisore vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio o il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti del Collegio e il Revisore dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 25 - Clausola Arbitrale + -
Tutte le controversie concernenti il presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione
di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento.
La sede dell’arbitrato sarà presso la sede legale della Fondazione.
Art. 26 - Compensi + -
Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione possono ricevere, oltre al rimborso spese, un’indennità di partecipazione alle adunanze; indennità che sarà stabilita, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, previo parere di congruità del Collegio dei Revisori dei Conti, sentiti i Soci Costituenti e i Soci Fondatori.
Al Presidente e al Segretario Generale può essere conferito un emolumento annuo con la medesima procedura di cui sopra.
Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso fisso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 27 - Scioglimento + -
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.
La Fondazione ha durata illimitata. La Fondazione si scioglie per delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 28 - Clausola di rinvio + -
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.
Art. 29 - Norma Transitoria + -
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Soci Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati e/o attivati.